Lo statuto

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Associazione di Promozione Sociale “ANGSA MOLISE APS” Associazione Nazionale Genitori PerSone con Autismo

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

Tra genitori, familiari, tutori e amici di persone affette da disturbi dello spettro autistico, d’ora in avanti denominati AUTISMO è costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “Associazione Nazionale Genitori PerSone con Autismo della Regione Molise Associazione di Promozione Sociale, in sigla ANGSA MOLISE APS, dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale e federata in ANGSA APS Onlus nazionale, dalla quale deriva il diritto ad usare denominazione, sigla ANGSA APS condividendone senza riserve le finalità e le modalità statutarie.

ANGSA MOLISE APS, con sede legale nel Comune di TERMOLI in via Giappone n. 2/A, opera senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio regionale non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.

ANGSA MOLISE riconosce che l’Autismo è una condizione neurologica, un disturbo dello sviluppo e una disabilità. L’ANGSA fa riferimento alle definizioni di autismo delle Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), l’International Classification of Deseases and Disorders (ICD) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spetto Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi. In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

  • a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5. lett. W) di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per realizzare gli obiettivi e le finalità e per meglio compiere queste attività, l’ANGSA realizza anche:

  • b) interventi e servizi sociali (art 5. lett. A) ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • c) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. B) come definiti dalle disposizioni vigenti in materia e segnatamente dell’Art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” secondo quanto stabilito dalla “Legge sull’autismo” L. 134/2015;
  • d) prestazioni socio-sanitarie (art. 5 lett. C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
  • e) educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5 lett. D), ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
  • f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. H);
  • g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (art. 5 lett. I);
  • h) agricoltura sociale (art. 5 lett. S), ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  • i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. Z).

ANGSA MOLISE, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Si propone di:

  1. Stimolare, sostenere e promuovere le ricerche tese a migliorare le conoscenze sulle cause e sul trattamento dell’Autismo nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, dell’educazione scolastica e professionale, negli interventi mirati all’inclusione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in genere.
  2. Diffondere informazioni corrette sull’Autismo, coerenti con le più aggiornate definizioni internazionali (ICD e DSM), promuovendo approcci e strategie di intervento ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale, in coerenza con lo stato dell’arte delle conoscenze scientifiche in campo biomedico, didattico e pedagogico.
  3. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzione e accreditamento con gli enti pubblici e privati nonché del terzo settore per promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e di avviamento al lavoro.
  4. Ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento e il raggiungimento delle finalità sociali.
  5. Promuovere, costruire, amministrare, autonomamente o in convenzione, servizi domiciliari e scolastici, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con Autismo e alle loro famiglie.
  6. Difendere in giudizio gli interessi diffusi delle persone con Autismo e delle loro famiglie.
  7. Rappresentare gli iscritti e più in generale le persone con Autismo presso tutti gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie delle provincie, nonché, se necessario, presso la Regione.
  8. Creare un collegamento tra l’associazione e tra le famiglie dei soggetti con Autismo, valorizzandone il ruolo essenziale nella scelta educativa e sostenendone le richieste di erogazione di attività terapeutiche di comprovata efficacia a spese dei fondi pubblici.
  9. Svolgere ed organizzare attività di TERZO SETTORE IN BASE AL D.LGS. 117/17.
  10. Assicurare l’applicazione dell’art. 32 della Costituzione: “… tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della comunità.”
  11. Promuovere la diffusione delle più recenti conoscenze acquisite per il trattamento dell’Autismo nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, dell’educazione scolastica e professionale, negli interventi mirati all’inclusione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in genere, attraverso corsi, convegni, pubblicazioni, tutto in coerenza con lo stato dell’arte delle più recenti conoscenze scientifiche in campo biomedico, didattico, pedagogico.
  12. Svolgere ed organizzare attività ai sensi del D.LGS. 117/17.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 – Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Possono essere soci persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della ricevuta.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno, (oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito);
  • per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere, se maggiorenni, dell’elettorato attivo e passivo;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente.
  • Collegio dei Probiviri (eventuale);
  • l’Organo di controllo (eventuale):
  • Collegio dei Revisori (eventuale).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e che siano iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio può esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega scritta, per un massimo di due deleghe, o per teleconferenza. I deleganti e i delegati dovranno essere annotati nel verbale delle presenze. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da spedirsi, anche via e mail, non meno di 10 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci (è ammessa la partecipazione in via telematica). In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • elegge in successione il Presidente e poi, con unica votazione, gli altri componenti il Consiglio Direttivo, esprimendo nella scheda elettorale un numero massimo di preferenze pari a metà più uno degli eleggibili, eventualmente approssimato per difetto.
  • nomina e revoca, gli altri organi sociali di cui al precedente articolo 7;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  • delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dello statuto,
  • sulla trasformazione,
  • sulla fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I voti vengono espressi per alzata di mano, salvo che non si tratti dell’elezione delle cariche sociali e di argomenti inerenti le persone, per i quali è previsto il voto segreto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo, eletto dall’assemblea, è formato da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette, incluso il Presidenteche ne ha la direzione. Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno durata di 4 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Il numero dei componenti viene stabilito mediante votazione dell’assemblea prima della presentazione delle candidature. Le votazioni dei componenti il Consiglio vengono effettuate mediante scheda segreta con un numero di preferenze pari alla metà più uno dei componenti da eleggere (arrotondamenti per eccesso). Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Presidente o il suo delegato deve convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione del Presidente e di un nuovo Consiglio.

L’incarico di Consigliere è incompatibile con la medesima carica e/o con quella di Presidente assunta dal socio presso altra Associazione avente scopi ed obiettivi analoghi a quelli di ANGSA MOLISE APS, in particolare se rivolta alla tutela di persone con autismo. L’eventuale appartenenza alla FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) in qualità di rappresentante ANGSA non costituisce invece motivo di esclusione alla presentazione della propria candidatura. Eventuali situazioni particolari qui non menzionate saranno valutate, in sede preliminare alla proposta di candidatura, dal Consiglio Direttivo in carica. Il socio che, appartenendo al CD di altra associazione con medesimi scopi, non informi preventivamente la Presidenza di ANGSA MOLISE APS e si proponga per l’elezione a Consigliere, potrà, dopo valutazione del CD e dell’Assemblea dei Soci, essere espulso senza restituzione delle quote eventualmente versate.

9.2 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio affianca il Presidente nella conduzione corrente dell’associazione, discute le linee programmatiche, contribuisce a fissare gli obiettivi a medio termine, assicura il necessario e indispensabile supporto operativo per la realizzazione dei fini statutari e del piano obiettivo annuale. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono individuate le figure del Tesoriere responsabile della contabilità del, segretarione è del vice presidente. Il Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente, collabora per la gestione dell’Associazione. A titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:

  • a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • b) approvare il bilancio prima della sua presentazione all’Assemblea;
  • c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e, in via preliminare, dare un giudizio in merito alla proposta di esclusione degli associati;
  • d) predisporre gli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal componente più anziano di iscrizione. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche via e mail, da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti;

  • e) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, eletto dall’assemblea, è il legale rappresentante dell’Associazione, anche di fronte a terzi ed in giudizio, convoca, stabilisce l’ordine del giorno e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, cura la gestione degli affari correnti, firma gli atti deliberativi dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, cura la tenuta degli atti, firma e dispone gli ordinativi di spesa, individua nell’ambito del Consiglio direttivo il Vice Presidente, Il Tesoriere con le funzioni di addetto alla contabilità e alla gestione della cassa, alla stesura dei bilanci preventivo e consuntivo ed un Segretario. É facoltà del Presidente disporre deleghe nei confronti dei componenti il Consiglio direttivo o semplici soci, per la realizzazione di obiettivi specifici inerenti alle attività dell’associazione. È facoltà del Presidente individuare nell’ambito del Consiglio direttivo un Vice presidente al quale delegare per periodi di tempo determinati o per specifiche occasioni le proprie funzioni, da espletare in stretto accordo e condivisione di intenti. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di necessità e urgenza il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, adotta gli atti di competenza dell’assemblea, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile della stessa. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Compito principale del Presidente è la promozione dei compiti dell’Associazione e la sua diffusione, con la stesura di indirizzi operativi e piani di attività per ogni anno solare; la formazione di solidi e diffusi legami con il mondo della rappresentanza politica degli interessi dei cittadini negli enti locali di competenza territoriale, della dirigenza sanitaria e sociale, delle istanze sindacali, della Università, delle Fondazioni che operano sul territorio e del mondo dell’imprenditoria e dell’associazionismo privato con fini umanitari.

Art. 11 – Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 CTS. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

PAOLO DONNARUMMA
CARLA PASQUARELLI
ENRICO STRANIERO
DIEGO VERRCCHIA
GIORDANA LANZONE
ROSETTA TURCO
MARIA GIUSEPPE DI IULIO